È decaduto (anche se la sentenza non è esecutiva) dalla carica di sindaco Orazio Capraro, primo cittadino di Villa Santa Lucia, eletto lo scorso maggio ed al centro di un contenzioso con l’ex sindaco Antonio Iannarelli e il consigliere di minoranza Giuseppe La Marra. La decisione del tribunale di Cassino è stata resa nota nella giornata di oggi con una sentenza a firma dei giudici Massimo Pignata, Michela Grillo e Virgilio Notari.
“In virtù della pendenza, dinanzi al Tribunale di Cassino, di un procedimento civile, iscritto al n. 2917/2022, nel quale la precedente amministrazione comunale aveva chiesto la condanna del signor Capraro al risarcimento dei danni (pari in tutto a € 140.139,59) derivanti da ritardi asseritamente commessi in veste di responsabile del Servizio Tecnico e Lavori Pubblici dell’ente nella gestione di appalti finalizzati alla messa in sicurezza di una scuola elementare e media ubicata in località Piumarola e alla realizzazione di una pista ciclabile esterna al perimetro urbano della cittadina….Ad avviso dei ricorrenti la non manifesta infondatezza delle ragioni addotte dal Comune di Villa Santa Lucia nell’ambito di quel contenzioso, tuttora in corso, osterebbe all’assunzione della carica da parte del neo Sindaco in applicazione dell’art. 63, c. 1, n. 4 del d.lgs. n. 267/2000. Costituito con comparsa del 3 dicembre 2023, il signor Capraro ha eccepito che l’iniziativa processuale a cui si allude nell’atto introduttivo, promossa nel 2022 da uno degli istanti (il signor Antonio Iannarelli, allora Sindaco) assume connotati tanto arbitrari, pretestuosi e persecutori da integrare i presupposti individuati dalla giurisprudenza di legittimità per escludere l’applicazione della causa di incompatibilità configurata dall’art. 63 del Testo Unico degli Enti Locali…”.
“…Avendo natura documentale, il 18 gennaio 2024 la lite è stata rimessa al Collegio per la decisione. Delineati in questo modo i termini della vertenza, il Tribunale reputa che la domanda sia fondata. Occorre considerare, sulle tematiche dibattute, che per l’indirizzo giurisprudenziale preferibile “la causa d’incompatibilità per lite pendente prevista dall’art.63, c. 1, n.4, del d.lgs.18 agosto 2000, n. 267, può essere esclusa soltanto in presenza di atti implicanti il sostanziale venir meno del conflitto, la manifesta infondatezza dell’azione, o il carattere pretestuoso della lite (inteso come artificiosa e maliziosa creazione di una situazione di fatto diretta a danneggiare il candidato); tali atti devono emergere da una delibazione di elementi di tale evidenza ed inequivocità da escludere qualsiasi invasione della potestas judicandi propria del giudice davanti al quale pende la controversia addotta come causa d’incompatibilità” (così si esprime Cass. 16/7/2010, n. 16754; analogamente Cass. 5/12/2011, n. 25960 e Cass. 13/11/2015, n. 23301). Dai documenti acquisiti emerge che nel procedimento n. 2917/2022 il Comune di Villa Santa Lucia ha contestato al signor Capraro – ritenuto responsabile dei relativi adempimenti in qualità di direttore del Servizio Tecnico e Lavori Pubblici – di aver procurato all’amministrazione un maggiore esborso di € 140.139,59 con il mancato pagamento a Banca Sistema s.p.a. di crediti di cui la società si era resa cessionaria dalle imprese esecutrici degli appalti citati in precedenza. All’atto della costituzione in giudizio l’attuale Sindaco si era difeso, tra l’altro, sostenendo che anche a voler considerare colpevole la condotta controversa, l’omesso adempimento degli obblighi nascenti dalle fattispecie contrattuali comunque non avrebbe assunto, in concreto, la “gravità” richiamata dall’art. 23, c. 1, del D.P.R. n 10/1957 (Testo Unico del Pubblico Impiego) e dall’art. 1, c. 1, della legge n 20/1994 (Norme in materia di controllo della Corte dei Conti)”.
“In tale prospettiva il convenuto – attraverso argomentazioni riprese, ancorché a scopi diversi, anche in questo giudizio – ha fatto riferimento, da un lato, all’affidamento sul carattere indebito dei pagamenti ingenerato da atti e comportamenti degli organi e dei rappresentanti “amministrativi e burocratici” del Comune di Villa Santa Lucia, e, dall’altro, alla scusabilità dei supposti errori di fatto e di diritto, trattandosi pur sempre di “un tecnico di un paese di 2.600 anime e non [di] un giureconsulto o [di] un esperto di normativa in materia di contratti pubblici, farraginosa ed in continua evoluzione, per certi versi impraticabile anche per gli addetti ai lavori”. L’assenza di elementi dai quali desumere ictu oculi la pretestuosità dell’azione risarcitoria, l’avvio, ad opera della Corte di Conti, di approfondimenti finalizzati ad appurare la sussistenza di eventuali danni erariali connessi al ritardato adempimento degli oneri di pagamento e la complessità delle verifiche richieste per saggiare la veridicità delle difese del resistente, non riproducibili, per i motivi visti, nel giudizio in materia di incompatibilità, costituiscono altrettanti indici dell’integrazione del presupposto richiesto dall’art. 63, c. 1, n. 4 del d.lgs. n. 267/2000. In contrario non è possibile sostenere, come pure si ricava dalle difese del resistente, che l’indagine della magistratura contabile in realtà ha riguardato tutti gli amministratori coinvolti nella vicenda e che, di conseguenza, non è possibile considerare l’ipotetica responsabilità che potrebbe scaturirne come causa di esclusione della candidabilità di uno soltanto degli interessati. Il fatto che più soggetti possano aver concorso nell’illecito non esclude – ancora una volta, sulla scorta della delibazione sommaria consentita in questa sede – quella situazione di conflitto tra la posizione dell’ente locale e quella del Sindaco che l’art. 64 del T.U.E.L. intende scongiurare”.
La decisione
Per queste motivazioni il “Tribunale di Cassino, respinta ogni diversa domanda, eccezione o deduzione, così provvede: dichiara Capraro Orazio decaduto dalla carica di Sindaco del Comune di Villa Santa Lucia; condanna Capraro Orazio al pagamento in favore di Iannarelli Antonio, Capraro Angelo, Iannarelli Luigi, La Marra Giuseppe, Mattia Gino, Risi Antonio, Sacco Lino e Tivino Maurizio degli oneri di giudizio, stimabili in € 2.800,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge”.
Il Sindaco Capraro: “Continueremo ad operare”
“Il Tribunale di Cassino, con sentenza comunicata in data odierna, ha dichiarato la mia decadenza dalla carica di Sindaco del Comune di Villa Santa Lucia perché sono parte di una causa risarcitoria con il Comune che l’allora sindaco Iannarelli intentò contro di me, ma che poi ha coinvolto pure lui oltre ad un funzionario. Rispetto ovviamente la decisione che tuttavia non condivido, perché – a mio avviso – erronea e contro la quale proporrò Appello.
Vorrei rassicurare la cittadinanza che il sottoscritto e l’Amministrazione – democraticamente eletta dal cittadini – continueranno tranquillamente ad operare, visto che, con l’Appello, sino alla decisione definitiva la esecutività della sentenza è sospesa”. – Ha commentato il sindaco Capraro contattato dalla nostra redazione dopo la lettura del dispositivo.