Sora – Torna l’allarme bocconi killer. In zona Carnello sono state rinvenute le esche avvelenate (in foto) che hanno straziato diverse bestiole. La scorsa settimana, in via Molino, sono stati trovati alcuni gatti uccisi dalle polpette ‘assassine’ ed ora c’è un cagnolino che sta lottando per la vita dopo averle ingerite. L’allerta è stata diffusa sui social dove sono apparse le immagini del cibo incriminato rinvenuto in diversi punti della contrada. Ma stavolta i residenti non ci stanno più. Preoccupati per le sorti dei loro amici a quattro zampe, hanno deciso di portare all’attenzione delle forze dell’ordine il caso, sperando che i crudeli colpevoli vengano scoperti e paghino per le loro malefatte, per aver ucciso animali innocenti, condannandoli ad una morte brutale, tra dolori e spasmi. Come segnala un onesto cittadino “Sono già state avvisate le autorità competenti, c’è stato il sopralluogo della polizia e la Asl sta analizzando le componenti della polpetta”, invitando poi i cittadini a prestare attenzione quando escono per una passeggiata con i loro pelosi.
Una situazione che non ha nessuna scusante, non esiste motivo di compiere un gesto semplicemente disumano. Il biasimo per il deplorevole gesto è unanime. I commenti puntano tutti il dito contro questi ignoti individui senza cuore, i quali, se fossero scoperti, rischierebbero anche dal punto di vista penale.
Il maltrattamento di animali, in diritto, è infatti il reato previsto dall’Art. 544 Bis – del Codice Penale che recita testualmente: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni“.
Allo stesso modo anche il maltrattamento è sanzionato dal Codice Penale come reato previsto dall’Art. 544 ter che recita: “Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da 3 a 18 mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi La pena è aumentata della metà se dai fatti cui al primo comma deriva la morte dell’animale”.