L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Iris Mobili S.r.l., titolare del marchio Mondo Convenienza, una sanzione di 3 milioni e 200 mila euro. La società ha adottato condotte illecite nelle fasi di consegna e di montaggio dei mobili e degli arredi e ha ostacolato i consumatori nella fruizione dei servizi post-vendita.
Pur consapevole dell’elevato numero di consegne di prodotti non completi e non corrispondenti agli ordini o non in perfette condizioni di utilizzo, la società non ha adottato comportamenti idonei a risolvere questi problemi, violando così l’obbligo di diligenza professionale previsto dal Codice del Consumo. Inoltre, ha ostacolato i diritti dei consumatori prevedendo tempistiche ristrette per il reclamo e limitazioni al diritto di ottenere la sostituzione dei prodotti stessi o la restituzione di quanto pagato.
In questo modo, Mondo Convenienza ha limitato considerevolmente la libertà di scelta dei consumatori.
Queste infrazioni riguardano un’importante fase del rapporto di consumo ovvero l’esatta esecuzione del contratto di compravendita; in particolare la consegna completa e corretta del bene acquistato, la prestazione del servizio di assistenza post-vendita, il rimborso in caso di recesso e la previsione di misure compensative per i disagi subiti dai consumatori.
Interessante il richiamo alla memoria presentata da UDICON , in qualità di segnalante
“Nella memoria depositata il 26 febbraio 2024, l’associazione di consumatori U.di.Con. ha affermato come le segnalazioni ad essa pervenute dimostrano che le condotte oggetto del procedimento non rappresentano casi
sporadici. Inoltre, l’associazione ha indicato come le condotte del Professionista, da un lato, avrebbe interessato la consegna di prodotti incompleti, difettosi e non conformi, e, dall’altro, la fase dell’assistenza post-vendita, ponendo particolare attenzione alle linee guida dettate dalla Società relativamente all’esercizio del diritto di recesso e alla concreta assistenza prestata alla clientela in fase di reclamo. L’associazione, pertanto, conferma
la configurabilità delle condotte descritte come una pratica commerciale scorretta contraria alla diligenza professionale, ai sensi dell’articolo 20 del Codice del consumo e connotata da profili di aggressività in violazione degli articoli 24 e 25 del Codice del consumo”.