Una proposta di legge regionale è stata avanzata dal consigliere Daniele Maura, vicecapogruppo regionale di Fratelli d’Italia. La legge riguarda le professioni di guida alpina, maestro di alpinismo, aspirante guida e accompagnatore di media montagna. Il fine precipuo è quello di armonizzare la normativa regionale con quella vigente a livello nazionale, legge quadro 2 gennaio 1989, numero 6, nel solco di quanto hanno già fatto altre regioni italiane.
S’intende in tal modo formulare un idoneo canale di accesso a professioni sportivo turistiche, per valorizzare e professionalizzare figure oggi occupate a vario titolo nel servizio montano. Al centro della revisione sarà la sicurezza, che sarà la priorità e l’esigenza inderogabile richiesta a tutti coloro che opereranno professionalmente nelle attività di montagna.
Proposta strutturata su 28 articoli
Il primo indica le finalità della proposta, mentre i tre successivi definiscono compiutamente le caratteristiche delle tre figure professionali in oggetto (guida, aspirante e guida-maestro). Gli articoli 5, 6 e 7 definiscono più compiutamente l’albo regionale delle guide, l’abilitazione tecnica all’esercizio attraverso corsi di formazione e la Commissione d’esame, che dovrà avere una composizione delineata dai paragrafi da a a f e che sarà presieduta dal Direttore regionale competente. Negli articoli successivi si toccano le tematiche dei corsi di aggiornamento professionale e delle specializzazioni. Gli articoli 11 e 12 ineriscono al collegio regionale delle guide alpine e ai suoi compiti precipui. L’articolo 13 riguarda la commissione tecnica regionale, i successivi si soffermano sui doveri delle guide alpine e sui compensi per le loro prestazioni. L’articolo 16 tratta di sanzioni, il 17 definisce le scuole di alpinismo o di sci alpino e il 18 si occupa del tesserino di riconoscimento. Dal successivo articolo inizia il “capo III”, che riguarda nel suo complesso l’accompagnatore di media montagna. Anche per questa figura professionale, attraverso gli articoli 19-22, si prevedono un elenco, dei corsi di abilitazione e dei successivi corsi di aggiornamento. Il “Capo IV” è invece riservato alle disposizioni comuni, attinenti la promozione e la diffusione delle attività di montagna e il regolamento regionale di attuazione e integrazione. Nel capo V sono inserite le disposizioni finali e finanziarie, in osservanza della normativa europea sugli aiuti di Stato. L’articolo 27 quantifica in 69mila euro gli oneri derivanti dall’attuazione della legge proposta (le modalità di copertura prevedono un costo per allievo di 4600 euro sulla base di 15 allievi iscritti). L’entrata in vigore della legge in questione comporterà l’abrogazione della legge regionale primo marzo 2007.
“Ritengo essenziale rimodulare l’accesso a queste professioni affinché la sicurezza diventi la priorità – ha commentato il consigliere regionale proponente, Daniele Maura – con la debita attenzione ad altri elementi quali cultura, rigenerazione e difesa dell’ambiente. Il ruolo di queste figure professionali è particolarmente delicato e pertanto s’impone una rivisitazione della normativa attuale, che renda questi operatori ancor più efficienti e scrupolosi”.