Donazioni tra genitori e figli, c’è una novità: cancellate le tassazioni

La sentenza della Cassazione corregge una circolare dell'Agenzia delle entrate "imprecisa, incompleta e non condivisibile"

Niente tasse sulle donazioni tra genitori e figli, a patto che si tratti di donazioni informali -come la consegna di denaro brevi manu, tramite bonifico o assegno- o di donazioni indirette -come l’acquisto di un bene da parte di un genitore per il figlio- che non richiedono quindi la registrazione. Lo ha deciso la sezione tributaria della Cassazione con una sentenza depositata nei giorni scorsi che “corregge” l’interpretazione data al Testo unico sulle successioni da una circolare dell’Agenzia delle entrate che considerava tassibili tutte le donazioni. Come spiega il Corriere della Sera, i giudici hanno così chiarito che sulle donazioni informali e dirette di modico valore, che non sono registrate in atti ufficiali e che sono state fatte in vita da un contribuente verso i congiunti, non bisogna pagare alcuna tassa.

Quanto si paga per le donazioni?

Le imposte sulle donazioni variano in base al beneficiario. Per i coniugi e i figli ammontano al 4% del valore oltre la franchigia di un milione di euro. Per i fratelli si sale al 6% sul valore dei beni che supera i 100.00 euro. Lo stesso, senza franchigia, vale per i parenti entro il terzo grado, mentre per le altre persone si sale all’8%.

Perché la Cassazione non ritiene tutte le donazioni tassabili?

Nella sentenza, la Cassazione ritiene l’interpretazione dell’Agenzia delle entrate “imprecisa, incompleta e non condivisibile”. Infatti, per i giudici, non esiste l’obbligo di tassare le donazioni indirette, anche quando queste derivano da atti soggetti alla registrazione. Questo, in primo luogo, perché sia chi riceve che ci effettua la donazione formale o indiretta non è obbligato a registrarla. La seconda motivazione riguarda invece gli accertamenti da parte della pubblica amministrazione, che, nel caso di queste donazioni, possono avvenire solo in alcuni casi specifici, ovvero quando la donazione è “confessata” nell’ambito di un accertamento fiscale e quando le donazioni superano i 180.000 euro. – Fonte Agenzia Dire www.dire.it –

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